Come fare domanda: invalidità civile e handicap
L’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito in
legge con modifiche della legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle
frodi in materia di invalidità civile”, attribuisce all’INPS nuove competenze
per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità con l’intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più
chiare per il riconoscimento dei relativi benefici.
La legge
trasferisce per intero la competenza di tutta la materia all’INPS. Le domande
quindi, dall’1 gennaio 2010, vanno indirizzate all’INPS che ne ha predisposto i
relativi moduli (certificato medico e domanda) uguali per tutto il territorio
nazionale.
La seconda
novità è relativa alla informatizzazione dell’intero iter procedurale; sia il
certificato medico che la domanda, devono essere trasmessi on-line all’Inps;
medico certificatore (qualsiasi medico che abbia richiesto all’INPS l’apposito
PIN) e famiglia, possono accedere attraverso il sito INPS alla modulistica ed
inoltrare i due moduli, debitamente compilati. Nel caso che né il medico
certificatore, né la famiglia possano accedere a internet, i moduli possono
essere inviati dai Patronati sindacali, enti appositamente abilitati. Nel caso
che il medico certificatore (di solito i pediatri ed i medici di base) compili
on line il certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di
certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi
per l’abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato
medico, deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di 30 giorni
dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso
sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle
domande.
In fase di
accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla
presenza di un medico dell’INPS. I verbali sanitari sono redatti in formato
elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti
conseguenti. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla
Commissione Sanitaria, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione
economica, come nel caso del riconoscimento dell’invalidità civile, danno
luogo all’immediata verifica dei requisiti socio-economici. Gli accertamenti
sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva
verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita.
In ogni caso la legge stabilisce che, dal momento della domanda al momento
della risposta, non debbano trascorrere oltre a 90 giorni e che l'interessato o
il genitore, possa richiedere copia provvisoria della valutazione, per fondati
motivi, alla fine della visita stessa. Se la Commissione medica non si
pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento
può essere effettuato provvisoriamente dal medico in servizio presso l’Azienda
USL come specialista nella patologia della quale è portatrice la persona che
richiede l’accertamento dell’handicap.
L’accertamento
produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo
33 della L. n. 104, sino all’emissione del verbale da parte della Commissione
medica.
ATTENZIONE: la legge stabilisce
infine che la famiglia ha diritto a farsi accompagnare alla visita di
valutazione, da un proprio medico di fiducia. Nel caso di risposta negativa, l’unica
possibilità che la legge ammette, è il ricorso giudiziale.
Le
famiglie socie dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori possono rivolgersi all’assistente
sociale dell'associazione per essere informate e seguite al riguardo.