Permessi grave infermità/decesso

Si tratta di tre giorni continuativi o frazionati e retribuiti, che devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici. È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato. Quindi, invece che un'assenza continuativa di 3 giorni, si può concordare una riduzione dell'orario di lavoro. Ne hanno diritto le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, in caso di morte o di grave infermità, debitamente documentata: 

  • del coniuge anche separato legalmente
  • di un parente entro il secondo grado (nonno e nipote, fratelli e sorelle) anche non convivente
  • di un soggetto che faccia parte della famiglia anagrafica (famiglia di fatto).

Il permesso deve comunque essere utilizzato entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento della grave infermità o «dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici».

Se previsto dal contratto collettivo (CCNL) applicato al rapporto di lavoro, il permesso può essere utilizzato anche nei primi 8 anni di vita del bambino. Lo stabilisce il Ministero del lavoro in una nota e in un interpello, il n. 31 del 2009. Diversamente il permesso può essere utilizzato dopo gli 8 anni di età del figlio.

Possono essere chiesti per gravi patologia dei figli o per ricoveri ospedalieri che richiedono l'assistenza di un genitore. Per ottenere questi permessi è necessario presentare, per la grave infermità, documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro.

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